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Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori VIA CRESCENZIO,25 - 00193 ROMA TEL. 06/6875584 - FAX. 06/68802701 e-mail: presidenza@uciim.it – segreteria@uciim.it – tesseramento@uciim.it – redazione@uciim.it web: www.uciim.it STATUTO APPROVATO DAL CONGRESSO IL 9 DICEMBRE 2012 Art. 1 Costituzione 1. È costituita l’Associazione UCIIM, unione cattolica italiana di insegnanti, dirigenti, educatori e formatori del sistema educativo di istruzione e di formazione italiano. Art. 2 Durata 1. L’Associazione ha durata illimitata. Art. 3 Sede nazionale 1. L’Associazione, a livello nazionale, ha sede in Roma, via Crescenzio, 25. Art. 4 Finalità 1. Le finalità dell’Associazione sono:
1.1promuovere e attuare la formazione spirituale, morale e professionale dei
soci in ordine alla loro specifica missione educativa; Art. 5 Natura 1. L’Associazione:
1.1 ha natura culturale, professionale, formativa e promozionale della persona e
della comunità; Art. 6 Attività 1. L’Associazione esplica la sua opera a favore del personale del sistema educativo di istruzione e di formazione, degli studenti e delle loro famiglie, in ordine alle tematiche e alla legislazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e in generale al miglioramento della società, attraverso le seguenti attività:
1.1 progetti e iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte al personale
del sistema educativo di istruzione e di formazione; Art. 7 Struttura democratica 1. L’UCIIM è un’associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci, con diritto di voto singolo per tutte le deliberazioni previste nel presente Statuto e per la nomina degli organi direttivi. È esclusa ogni limitazione dei diritti degli associati. 2. La partecipazione alla vita associativa è a tempo illimitato, fermo in ogni caso il diritto di recesso o di revoca dell’iscrizione. Art. 8 Soci ordinari e soci onorari 1. Possono far parte dell’Associazione come «soci ordinari»:
1.1 gli insegnanti, i dirigenti, gli educatori e i formatori di cui all’art.1
2. Per iscriversi essi devono condividere i valori e i principi dell’Associazione, fare domanda d’iscrizione e versare la quota associativa. 3. Tutti i soci ordinari godono dell’elettorato attivo e passivo ai vari livelli dell’Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento organico nazionale. 4. Possono far parte dell’Associazione in qualità di «soci onorari» personalità del mondo culturale di ispirazione cattolica, che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’ambito socio-educativo o verso l’UCIIM. Art. 9. Organizzazione generale 1. Sono previsti tre livelli obbligatori: sezionale, regionale e nazionale. 2. È facoltativa la costituzione di livelli intermedi, demandati all’autorganizzazione delle sezioni e delle regioni. 3. Le modalità operative di elezione, la struttura, l’organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi del livello locale sono stabiliti, sempre secondo i principi del presente Statuto, dal regolamento organico nazionale, da eventuali regolamenti locali, da eventuali ordinamenti propri, fatti salvi le assemblee sezionali, i congressi regionali, i consigli sezionali e regionali, i presidenti sezionali e regionali. 4. Ferma restando l’adesione al presente Statuto, le diverse dimensioni territoriali obbligatorie possono adottare un ordinamento proprio, comunicandolo al Consiglio nazionale. Art.10 Sezione 1. La Sezione è l’articolazione di base dell’Associazione. 2. Gli organi a livello sezionale sono:
2.1 Assemblea sezionale Art. 11 Organi regionali 1. Gli organi a livello regionale sono:
1.1 Congresso regionale Art. 12 Livelli intermedi facoltativi 1. In ambito regionale si possono costituire raggruppamenti tra sezioni con eventuali organi propri definiti a livello locale. 2. Si possono costituire raggruppamenti tra Regioni, solo a livello organizzativo. Art. 13 Organi nazionali 1. Il livello nazionale si articola nei seguenti organi:
1.1 Congresso nazionale 2. Le modalità operative di elezione e l’organizzazione degli organi del livello nazionale sono stabiliti dal Regolamento organico nazionale, sempre secondo i principi del presente Statuto. 3. Congresso nazionale
3.1 Il Congresso nazionale è costituito dai delegati eletti su base regionale.
4. Presidente nazionale
4.1 Al presidente nazionale compete: 5. Consiglio di presidenza 5.1 Il Consiglio di presidenza è composto dal presidente e da 4 vicepresidenti di cui uno con funzione vicaria. 5.2 I vicepresidenti collaborano responsabilmente con il presidente nazionale nel dirigere, coordinare e promuovere le attività dell’Associazione. 6. Consiglio nazionale
6.1 Il Consiglio nazionale è composto da 13 componenti eletti, dai componenti
del Consiglio di presidenza e dal primo dei non eletti dei candidati presidenti
che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti espressi. In caso di un solo candidato
presidente o del non raggiungimento del quorum del primo dei non eletti, i
componenti eletti del Consiglio nazionale sono 14. 7. Consiglio delle Regioni
7.1 Il Consiglio delle Regioni è composto dai presidenti regionali, dai
componenti del Consiglio di presidenza e dagli altri consiglieri nazionali. 8. Comitato dei probiviri
8.1 Il Comitato dei probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due
supplenti. 9. Collegio dei revisori dei conti
9.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e
da due supplenti. Art 14. Consulenti ecclesiastici
1. I consulenti ecclesiastici sono presbiteri nominati dalla competente autorità
ecclesiastica che partecipano alla vita dell’Associazione e ne accompagnano le
attività, allo scopo principalmente di alimentare la vita spirituale e la
missione apostolica dei soci nell’ambito dell’azione educativa sia personale che
associata. Art. 15 Durata degli organi associativi 1. Gli organi associativi sono eletti ogni 4 anni. Art. 16 Cariche sociali
1. Non è consentito il cumulo degli incarichi di presidente sezionale,
regionale, nazionale e di eventuale presidente di raggruppamento tra sezioni, né
il cumulo dell’incarico di presidente regionale con quello di componente del
Consiglio di presidenza nazionale o di Consigliere nazionale. L’opzione deve
essere esercitata 2. I presidenti sezionale, regionale e gli eventuali presidenti di raggruppamenti tra sezioni possono essere eletti per un numero massimo di due mandati consecutivi. Il presidente nazionale può essere eletto per un numero massimo di due mandati anche non consecutivi. 3. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
4. Per garantire l’autonomia associativa, l’assunzione della responsabilità di
presidenza, dalla dimensione sezionale a quella nazionale, è incompatibile con
la contemporanea assunzione delle cariche di presidente o segretario in partiti
politici e sindacati, a livello locale e nazionale, nonché in associazioni e
fondazioni solo a 5. I soci che hanno ricoperto la carica di presidenti nazionali possono assumere la qualifica di presidenti emeriti e partecipano alle sedute del Consiglio nazionale con diritto di parola e voto consultivo. Art. 17 Patrimonio 1. Il patrimonio dell’Associazione ai vari livelli è costituito: dai contributi dei soci, di Enti e di privati; da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie; da eventuali legati e donazioni; da beni mobili e immobili. Esso comprende anche tutti i mezzi finanziari a disposizione delle Sezioni e dei Consigli regionali che non abbiano adottato l’ordinamento proprio. 2. Non è in alcun modo consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
3. In caso di scioglimento dell’UCIIM il patrimonio netto verrà destinato ad
Associazioni d’ispirazione cattolica e che siano senza fini di lucro, sentito
l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n.
662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le decisioni del
Congresso 4. L’esercizio economico finanziario, a tutti i livelli dell’Associazione, coincide con l’anno solare. Art. 18 Santo Patrono 1. Il Santo Patrono dell’Associazione è S. Tommaso d’Aquino. Art. 19 Regolamento organico nazionale 1. L’approvazione del Regolamento organico nazionale spetta al Congresso nazionale, che con motivata delibera contenente precisi orientamenti può delegare il Consiglio nazionale, che dovrà provvedere a deliberare entro quattro mesi dalla conclusione del Congresso nazionale. Art. 20 Modifiche allo Statuto 1. Le modifiche allo Statuto possono essere apportate da un Congresso nazionale nel quale siano rappresentati almeno i due terzi dei soci. 2. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci rappresentati in Congresso. scarica STATUTO |
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