Formazione e aggiornamento |
L'UCIIM è
soggetto
qualificato dal MIUR
per la formazione
e l'aggiornamento
del personale della Scuola
(DM 177/2000,
Direttiva 90/2003,
DM 5/7/2005 - Prot. N. 1229)
|
|
| |
Unione Cattolica Italiana
Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori
REGOLAMENTO ORGANICO NAZIONALE
Parte
I
SOCI
Art.
1 Valorizzazione dei soci
1.
L’UCIIM valorizza la partecipazione di tutti i soci alla vita associativa,
che è basata sui principi di democrazia, legalità, trasparenza, riservatezza,
spirito di servizio, coinvolgimento, assunzione di responsabilità, attenzione a
tutte le dimensioni della persona e conseguimento del bene comune.
Art.
2 Adesione all’associazione
1.
Per aderire all’UCIIM bisogna fare domanda d’iscrizione, condividere, con
accettazione scritta, i valori e i principi dell’associazione e versare la quota
associativa.
2. La domanda
di adesione deve essere presentata al presidente della sezione nella quale ci si
intende iscrivere.
3.
L’accettazione dell’adesione è deliberata dal consiglio sezionale.
4. L’entità
delle quote associative è deliberata dal consiglio nazionale.
5. La quota
associativa è personale e non è trasmissibile ad altri.
Art.
3 Diritti e doveri dei soci
1.
Tutti i soci hanno il diritto di proporre iniziative coerenti con lo statuto
dell’unione e di partecipare alle attività promosse a tutti i
livelli dall’associazione.
2. Per la
struttura democratica con disciplina uniforme del rapporto associativo, i soci
ordinari hanno diritto di voto singolo per tutte le deliberazioni previste dallo
statuto e per la nomina degli organi direttivi.
3. I soci
ordinari godono dell’elettorato attivo e passivo ai vari livelli
dell’associazione, secondo quanto previsto dallo statuto, dai regolamenti
associativi e dagli eventuali ordinamenti propri.
4. Sono
previsti soci onorari nazionali e soci onorari regionali.
5. Possono
essere nominati soci onorari personalità di ispirazione cattolica che abbiano
acquisito particolari meriti negli ambiti pedagogico, educativo, scolastico,
culturale e/o verso l’UCIIM.
6. La nomina
di socio onorario nazionale viene deliberata dal consiglio nazionale di
propria iniziativa o su proposta di un consiglio regionale.
7. La nomina di
socio onorario regionale è deliberata dal consiglio regionale di propria
iniziativa o su proposta di un consiglio sezionale della regione.
8. I soci
onorari nazionali possono prendere parte alle riunioni, alle assemblee e ai
congressi col solo diritto di parola, sono esentati dal pagamento della quota
associativa e non possono assumere cariche direttive.
9. I soci
onorari regionali possono prendere parte alle riunioni, alle assemblee e ai
congressi nazionali e della regione che li ha nominati col solo diritto di
parola, sono esentati dal pagamento della quota associativa e non possono
assumere cariche direttive.
10. Tutti i soci si
impegnano a contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative
associative e alla diffusione di una significativa presenza dell’UCIIM nella
realtà sociale, ecclesiale e professionale.
Art.
4 Revoca e decadenza
1.
La qualifica di socio si perde per il mancato versamento della quota
associativa annuale o per dimissioni.
2. La qualifica
di socio può essere revocata, su proposta del consiglio sezionale, dal
consiglio regionale, per gravi e comprovate violazioni dello statuto, dei
regolamenti dell’associazione e degli eventuali ordinamenti propri.
3. Avverso le
deliberazioni del consiglio regionale è ammesso ricorso, entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione dell’esclusione, al comitato dei probiviri,
che emetterà il giudizio definitivo entro 90 giorni, sentito il parere
obbligatorio del consiglio nazionale.
Parte II
SEZIONE
Art. 5 Regolamento
sezionale ed eventuale ordinamento proprio
1. Ogni sezione si dota di
un regolamento sezionale, che deve essere coerente con le finalità associative,
i dettami statutari e le indicazioni del regolamento organico nazionale.
2. In prima applicazione del presente regolamento organico nazionale, le sezioni
devono dotarsi del regolamento sezionale entro il 31 dicembre 2013.
3. Le nuove sezioni devono dotarsi del regolamento sezionale entro quattro mesi
dalla loro costituzione.
4. Le sezioni che non approvano, entro i termini stabiliti, il regolamento
sezionale sono tenute ad adottare il regolamento sezionale deliberato dai
consigli regionali per le sezioni inadempienti. In caso anche di inadempienza
dei consigli regionali le sezioni sono tenute ad adottare il regolamento
sezionale deliberato dal consiglio nazionale.
5. L’assemblea sezionale può approvare e adottare un ordinamento proprio, nei
limiti consentiti dallo statuto e dal presente regolamento organico nazionale.
L’ordinamento proprio è validamente applicabile dopo la comunicazione al
consiglio nazionale, la verifica di legittimità da parte dello stesso organo ai
sensi dello statuto e del regolamento organico nazionale e la regolare
registrazione presso l’agenzia delle entrate con l’attribuzione del numero di
codice fiscale.
Art. 6 Assemblea
sezionale
1. L’assemblea
definisce le linee di indirizzo della sezione per il conseguimento delle
finalità associative e per la promozione dell’associazione, coerentemente con lo
statuto e il regolamento organico nazionale.
2. Si riunisce almeno una volta l’anno.
3. È convocata, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione, dal presidente
sezionale o, in via straordinaria, in base a quanto previsto dal regolamento
sezionale e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
4. L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del
giorno dell’assemblea, deliberati dal consiglio sezionale, deve pervenire ai
soci per lettera o per e-mail.
5. All’assemblea partecipano con diritto di voto tutti i soci ordinari della
sezione.
6. È validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o
rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci della sezione aventi
diritto al voto; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il
numero dei soci intervenuti.
7. È presieduta dal presidente sezionale, fatta eccezione per le assemblee
elettive in cui viene eletto il presidente dell’ assemblea, anche tra i soci
UCIIM non soci della sezione.
8. Approva il regolamento organico sezionale.
9. Delibera l’eventuale adozione dell’ordinamento proprio sezionale.
10. Delibera l’eventuale rinuncia all’ordinamento proprio sezionale.
11. Elegge il presidente sezionale ed eventuali vicepresidenti secondo le
modalità previste dal regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio
sezionale.
12. Elegge il consiglio sezionale secondo la composizione e le modalità previste
dal regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
13. In caso di ordinamento proprio, elegge il consiglio dei revisori dei conti
secondo le modalità previste dal regolamento sezionale e/o dall’ordinamento
proprio sezionale.
14. Elegge i delegati al congresso regionale per l’elezione dei delegati al
congresso nazionale secondo le modalità previste dal regolamento organico
nazionale.
15. Elegge i delegati al congresso regionale per l’elezione degli organi
regionali, secondo le modalità previste dal regolamento regionale e/o
dall’ordinamento proprio regionale.
16. Delibera la progettazione quadriennale sezionale.
17. Delibera la programmazione annuale sezionale.
18. Se la sezione non adotta un ordinamento proprio, approva le spese preventive
e il rendiconto economico.
19. Se la sezione adotta un ordinamento proprio, approva i bilanci, preventivo e
consuntivo, annuali.
20. Delibera l’eventuale raggruppamento con altre sezioni e l’eventuale
costituzione di organi propri del raggruppamento.
21. Verifica l’andamento del consiglio di sezione e l’operato del presidente
sezionale.
22. La convocazione dell’assemblea sezionale deve pervenire anche ai presidenti
nazionale e regionale, che possono partecipare all’assemblea, se non soci della
sezione, con il solo diritto di parola.
23. I verbali dell’assemblea devono essere accessibili a tutti i soci.
Art. 7 Presidente
sezionale
1.
Al presidente sezionale compete:
1.1 convocare
l’assemblea sezionale e il consiglio sezionale;
1.2 presiedere
l’assemblea sezionale, ad eccezione di quella elettiva, e il consiglio
sezionale;
1.3 dirigere,
coordinare e promuovere l’attività della sezione;
1.4 in caso di
ordinamento proprio, rappresentare legalmente la sezione;
1.5 curare i
rapporti con le presidenze nazionale e regionale e con eventuali livelli
intermedi;
1.6 comunicare
alle presidenze nazionale e regionale, trasmettendo anche i relativi verbali,
l’elezione del presidente sezionale, degli eventuali vicepresidenti e del
consiglio sezionale;
1.7 comunicare
alle presidenze nazionale e regionale la progettazione quadriennale e la
programmazione annuale della sezione;
1.8 trasmettere
alle presidenze nazionale e regionale una relazione finale dell’attività annuale
della sezione, per le iniziative di formazione in servizio far pervenire alla
presidenza nazionale la relativa documentazione;
1.9 comunicare
annualmente alle presidenze nazionale e regionale l’elenco dei soci con tutte le
informazioni contenute nelle schede predisposte dalla presidenza nazionale;
1.10 dare
immediata comunicazione al consiglio nazionale dell’eventuale adozione di un
ordinamento proprio sezionale;
1.11 dare
immediata comunicazione al consiglio nazionale dell’eventuale rinuncia
all’ordinamento proprio sezionale;
1.12 nel caso che
la sezione non abbia adottato un ordinamento proprio, trasmettere annualmente
alla presidenza nazionale il rendiconto economico e la relativa documentazione;
1.13 nel caso che
la sezione abbia adottato un ordinamento proprio, dare comunicazione alla
presidenza nazionale dei bilanci, preventivo e consuntivo, annuali;
1.14 inviare alla
presidenza nazionale le quote associative annuali dei soci della sezione.
2. Il
presidente sezionale in caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza o
sfiducia è sostituito temporaneamente secondo quando stabilito dal regolamento
di sezione e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
3. In caso di
dimissioni del presidente, l’assemblea sezionale deve essere convocata dal
presidente dimissionario entro 15 giorni dalle sue dimissioni. Nel caso di
decadenza o sfiducia del presidente, secondo quanto stabilito dal regolamento
sezionale e/o dall’ordinamento proprio sezionale, o quando siano trascorsi 16
giorni dalle sue dimissioni, la convocazione viene effettuata secondo quanto
stabilito dal regolamento di sezione e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
Art. 8 Consiglio
sezionale
1.
La composizione e l’articolazione del consiglio sezionale è definita dal
regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
2. Il consiglio
sezionale dura in carica 4 anni.
3. L’elezione
deve essere effettuata prima della scadenza del quadriennio se la metà dei
consiglieri eletti dall’assemblea sezionale dovesse risultare decaduta o
dimissionaria o nei casi previsti dal regolamento organico sezionale e/o
dall’eventuale ordinamento proprio. Il consiglio deve, comunque, risultare
validamente in carica in coincidenza con il congresso nazionale.
4.
è convocato dal presidente
sezionale di sua iniziativa o in base a quanto stabilito dal regolamento
sezionale e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
5. Il consiglio
è presieduto dal presidente sezionale.
6. Le sedute
del consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti
eletti.
7. Il diritto
di voto per le deliberazioni del consiglio spetta solo ai componenti eletti.
8. Il consiglio
dà attuazione alle delibere dell’assemblea sezionale.
9. Delibera e
mette in atto mirate strategie per il conseguimento delle finalità associative e
per la promozione dell’associazione, secondo gli indirizzi dell’assemblea
sezionale.
10. Delibera la
natura e la modalità della partecipazione della sezione ad organismi di livello
locale.
11. Favorisce il
dialogo interassociativo.
12. Delibera
l’accettazione dei nuovi soci.
13. Propone al
consiglio regionale la revoca della qualifica di socio per gravi e comprovate
violazioni dello statuto e dei regolamenti dell’associazione.
14. Alle sedute del
consiglio partecipa il consulente ecclesiastico sezionale, con diritto di parola
e voto consultivo. Il consulente ecclesiastico sezionale è nominato secondo
quanto previsto dal regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio
sezionale.
15. In caso di
ordinamento proprio nomina un amministratore tra i soci della sezione.
16. Nel caso di
dimissione o decadenza di uno dei consiglieri si procede alla sua sostituzione
per surroga, sulla base dei risultati dell’elezione del consiglio sezionale.
Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un consigliere si
sia assentato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre
sedute.
17. La convocazione
del consiglio deve pervenire ai presidenti nazionale e regionale, i quali
possono partecipare al consiglio solo con il diritto di parola.
18. Al consiglio
sezionale sono invitati i consiglieri nazionali e regionali iscritti nella
sezione, che partecipano al consiglio con il solo diritto di parola.
19. I verbali del
consiglio devono essere accessibili a tutti i soci.
Art. 9 Costituzione di
una nuova sezione
1.
Una sezione si può costituire, su proposta del consiglio regionale e con
l’autorizzazione del consiglio nazionale, quando vi siano almeno 10 iscritti.
2. Il presidente
regionale incarica un responsabile locale per collaborare con lui alla
costituzione di una nuova sezione.
3. Il
responsabile incaricato regge la sezione nel lasso di tempo intercorrente tra il
riconoscimento della sezione da parte del consiglio nazionale e l’elezione degli
organi sezionali
4. Entro 30
giorni dalla costituzione di una nuova sezione, il presidente regionale indice
l’assemblea sezionale per l’elezione degli organi sezionali.
5. Nei grandi
centri il consiglio nazionale può autorizzare la costituzione di più sezioni.
Art. 10 Gruppo aggregato
1.
Il consiglio regionale può autorizzare la costituzione di un gruppo
aggregato ad una sezione se è composto almeno da 5 soci.
2. Il gruppo
aggregato non si può costituire in una città già sede di sezione.
Parte III
AMBITO REGIONALE
Art. 11
Regolamento regionale ed eventuale ordinamento proprio
1.
Ogni regione si dota di un regolamento regionale, che deve essere
coerente con le finalità associative, i dettami statutari e le
indicazioni del regolamento organico nazionale.
2. Le regioni
devono dotarsi del regolamento regionale entro il 31 dicembre 2013.
3. Le regioni
che non approvano, entro i termini stabiliti, il regolamento regionale, sono
tenuti ad adottare il regolamento regionale deliberato dal consiglio nazionale
per le regioni inadempienti.
4. Il consiglio
regionale può approvare ed adottare un ordinamento proprio, nei limiti
consentiti dallo statuto e dal presente regolamento organico nazionale.
L’ordinamento proprio è validamente applicabile dopo la comunicazione al
consiglio nazionale, la verifica di legittimità da parte dello stesso organo ai
sensi dello statuto e del regolamento organico nazionale e la regolare
registrazione presso l’agenzia delle entrate con l’attribuzione del numero di
codice fiscale.
Art. 12 Congresso
regionale
1. Il congresso
regionale è indetto ordinariamente ogni 4 anni, almeno 50 giorni prima della sua
celebrazione, dal presidente regionale e in via straordinaria in base a quanto
previsto dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio regionale.
2. L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del
giorno del congresso, deliberati dal consiglio regionale, deve pervenire ai soci
della regione per lettera o per e-mail.
3. Al congresso regionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti
dalle assemblee sezionali.
4. Il congresso è validamente costituito in prima convocazione se è
rappresentata almeno la metà più uno dei soci della regione; in seconda
convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei soci
rappresentati.
5. Il congresso regionale definisce le linee progettuali regionali,
coerentemente con lo statuto e il regolamento organico nazionale.
6. Elegge il presidente regionale ed eventuali vicepresidenti secondo le
modalità previste dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio
regionale.
7. Elegge il consiglio regionale secondo la composizione e le modalità previste
dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio regionale.
8. In caso di ordinamento proprio, elegge il consiglio dei revisori dei conti
secondo le modalità previste dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento
proprio regionale.
9. Elegge i delegati al congresso nazionale secondo le modalità previste dal
regolamento organico nazionale.
10. L’indizione del congresso regionale deve pervenire anche al presidente
nazionale, che può partecipare al congresso, se non socio della regione, con il
solo diritto di parola.
11. Al congresso possono partecipare, come uditori, se non delegati, tutti i
soci della regione che ne facciano richiesta.
12. I verbali del congresso devono essere accessibili a tutti i soci.
Art. 13 Presidente
regionale
1.
Al presidente regionale compete:
1.1 convocare il
congresso regionale e il consiglio regionale;
1.2 presiedere il
consiglio regionale;
1.3 dirigere,
coordinare e promuovere l’attività a livello regionale;
1.4 in caso di
ordinamento proprio, rappresentare legalmente la regione;
1.5 curare i
rapporti con la presidenza nazionale e con le altre regioni;
1.6 comunicare,
trasmettendo anche i relativi verbali, alla presidenza nazionale l’elezione del
presidente regionale, degli eventuali vicepresidenti e del consiglio regionale;
1.7 comunicare
alla presidenza nazionale la progettazione quadriennale e la programmazione
annuale della regione;
1.8 trasmettere
alla presidenza nazionale relazione finale dell’attività annuale della regione e
dell’andamento delle sezioni della regione, per le iniziative di formazione in
servizio trasmettere alla presidenza nazionale anche la relativa documentazione;
1.9 dare immediata
comunicazione al consiglio nazionale dell’eventuale adozione di un ordinamento
proprio regionale;
1.10 dare
immediata comunicazione al consiglio nazionale dell’eventuale rinuncia
all’ordinamento proprio regionale;
1.11 nel caso che
la regione non abbia adottato un ordinamento proprio, trasmettere annualmente
alla presidenza nazionale il rendiconto economico e la relativa documentazione;
1.12 nel caso che
la regione abbia adottato un ordinamento proprio, dare comunicazione alla
presidenza nazionale dei bilanci, preventivo e consuntivo, annuali.
2. Il
presidente regionale fa parte del consiglio delle regioni.
3. Il
presidente regionale in caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza o
sfiducia è sostituito temporaneamente in base a quanto stabilito dal regolamento
regionale e/o dall’ordinamento proprio regionale.
4. In caso di dimissioni del presidente, il congresso regionale deve essere
convocato dal presidente dimissionario entro 15 giorni dalle sue dimissioni. Nel
caso di decadenza o sfiducia del presidente, secondo quanto stabilito dal
regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio, o quando siano trascorsi 16
giorni dalle sue dimissioni, la convocazione viene effettuata secondo quanto
stabilito dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio.
Art. 14 Consiglio
regionale
1. La composizione e
l’articolazione del consiglio regionale è definita dal regolamento regionale e/o
dall’ordinamento proprio.
2. Il consiglio regionale dura in carica 4 anni.
3. Si elegge prima della scadenza del quadriennio se la metà dei consiglieri
eletti dovesse risultare decaduta o dimissionaria o secondo quanto previsto dal
regolamento organico regionale e/o dall’ordinamento proprio. Il consiglio deve
comunque risultare validamente in carica in coincidenza col congresso nazionale.
4. È convocato dal presidente regionale di sua iniziativa o in base a quanto
stabilito dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio.
5. Il consiglio è presieduto dal presidente regionale.
6. Le sedute del consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei
componenti eletti.
7. Il diritto di voto per le deliberazioni del consiglio spetta solo ai
componenti eletti.
8. Il consiglio regionale dà attuazione alle delibere del congresso regionale.
9. Approva il regolamento organico regionale.
10. Delibera l’eventuale adozione dell’ordinamento proprio regionale.
11. Delibera l’eventuale rinuncia all’ordinamento proprio regionale.
12. Delibera la progettazione quadriennale regionale.
13. Delibera la programmazione annuale regionale.
14. Mette in atto mirate strategie per il conseguimento delle finalità
associative e la promozione dell’associazione a livello regionale, secondo le
linee progettuali deliberate dal congresso regionale.
15. Supporta e monitora l’operato delle sezioni della regione.
16. Promuove e favorisce la nascita di nuove sezioni a livello regionale.
17. Delibera la natura e la modalità della partecipazione ad organismi di
livello regionale e interprovinciale.
18. Delibera la partecipazione a eventuali raggruppamenti interregionali.
19. Favorisce il dialogo interassociativo.
20. Se la regione non abbia adottato un ordinamento proprio, approva le spese
preventive e il rendiconto economico.
21. Se la regione abbia adottato un ordinamento proprio, approva i bilanci,
preventivo e consuntivo, annuali.
22. Delibera la revoca della qualifica di socio per gravi e comprovate
violazioni dello statuto e dei regolamenti dell’associazione su proposta del
consiglio sezionale.
23. Alle sedute del consiglio partecipa il consulente ecclesiastico regionale,
con diritto di parola e voto consultivo. Il consulente ecclesiastico regionale è
nominato secondo quanto previsto dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento
proprio regionale.
24. In caso di ordinamento proprio, nomina un amministratore tra i soci della
regione.
25. Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei consiglieri si procede alla
sua sostituzione per surroga, sulla base dei risultati dell’elezione del
consiglio regionale. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in
cui un consigliere si sia assentato, consecutivamente e senza averne
giustificato il motivo, per tre sedute.
26. La convocazione del consiglio regionale deve pervenire anche al presidente
nazionale, il quale può partecipare al consiglio solo con il diritto di parola.
27. Al consiglio regionale sono invitati i consiglieri nazionali della regione,
che partecipano al consiglio con il solo diritto di parola.
28. I verbali del consiglio devono essere accessibili a tutti i soci.
Parte IV
LIVELLI INTERMEDI
FACOLTATIVI
Art. 15 Raggruppamenti
tra sezioni in ambito regionale
1. In ambito regionale le
sezioni, con apposite delibere delle assemblee sezionali, possono costituirsi in
raggruppamenti, sentito il parere del consiglio regionale.
2. I raggruppamenti possono avere valenza intercomunale, provinciale e anche
interprovinciale, su scelta delle diverse sezioni.
3. Ogni raggruppamento deve avere una propria denominazione e può avere un
proprio regolamento, che può anche prevedere degli organi propri. I regolamenti
dei raggruppamenti tra sezioni devono essere coerenti con le finalità
associative, i dettami statutari e le indicazioni del regolamento organico
nazionale.
4. I regolamenti dei raggruppamenti tra sezioni in ambito regionale devono
essere comunicati al consiglio nazionale che deve dare il proprio nulla-osta. In
caso di contenzioso tra i raggruppamenti delle sezioni e il consiglio nazionale,
decide in via definitiva il comitato dei probiviri con apposita delibera
motivata.
5. I raggruppamenti tra sezioni in ambito regionale non possono avere
ordinamenti propri.
Art. 16 Raggruppamenti tra regioni
1. Si possono costituire
raggruppamenti tra regioni, sentito il parere del consiglio nazionale.
2. Le regioni si possono aggregare, con apposite delibere dei consigli
regionali, solo a livello organizzativo.
3. I raggruppamenti tra regioni devono essere comunicati al consiglio nazionale,
che deve dare il proprio nulla-osta. In caso di contenzioso tra i raggruppamenti
tra regioni e il consiglio nazionale, decide in via definitiva il comitato dei
probiviri con motivata delibera.
4. I raggruppamenti tra regioni non possono avere regolamenti propri,
ordinamenti propri e organi propri.
Parte V
AMBITO NAZIONALE
Art. 17 Congresso
nazionale
1. Il congresso nazionale è
indetto ordinariamente ogni 4 anni dal presidente nazionale, almeno 120 giorni
prima dalla sua celebrazione.
2. Il congresso è convocato anticipatamente:
2.1
in caso di dimissioni del presidente;
2.2
in caso di decadenza o sfiducia del presidente;
2.3
su proposta di almeno i due terzi dei componenti del consiglio
nazionale previsti dall’art. 13, comma 6, punto 6.1 dello statuto.
2.4
se la metà dei consiglieri eletti dovesse risultare decaduta o
dimissionaria;
2.5
in caso di richiesta di almeno un terzo dei soci.
Per i punti 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5 il presidente nazionale convoca il congresso
entro 15 giorni, se il presidente non adempie a questo compito, dal XVI giorno
il congresso è convocato dal vicepresidente vicario o in sua assenza da un altro
vicepresidente per tutti gli adempimenti previsti dallo statuto.
Per il punto 2.2 il vicepresidente vicario o in sua assenza un altro
vicepresidente convoca entro 15 giorni il congresso nazionale per tutti gli
adempimenti previsti dallo statuto.
3. Al congresso partecipano i delegati eletti su base regionale.
4. L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del
giorno del congresso, deliberati dal consiglio nazionale, deve pervenire ai soci
per lettera o per e-mail e deve essere pubblicato sulla rivista “La Scuola e
l’Uomo” e sul sito dell’associazione.
5. L’ordine del giorno deve prevedere la trattazione del tema congressuale,
l’elezione della presidenza del congresso, l’approvazione del regolamento
congressuale, le designazioni della segreteria congressuale, della commissione
verifica poteri, della commissione elettorale, dei componenti dei seggi
elettorali, le relazioni del presidente, del segretario, dell’amministratore e
del presidente del collegio dei revisori dei conti, la discussione e la
votazione delle mozioni, le eventuali modifiche allo statuto, l’elaborazione, la
discussione e l’approvazione delle linee progettuali dell’associazione, le
operazioni elettorali.
6. Al congresso compete:
6.1 eleggere 5 presidenti del congresso;
6.2 designare la segreteria congressuale, composta da almeno 5 membri, di cui
uno con funzione di coordinatore;
6.3 designare la commissione verifica poteri, composta almeno da 5 membri, di
cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario;
6.4 designare la commissione elettorale, composta da almeno 5 membri, di cui uno
con funzione di presidente e uno con funzione di segretario;
6.5 istituire almeno due seggi elettorali e designare per ogni seggio almeno 3
componenti, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di
segretario;
6.6 discutere ed approvare il regolamento congressuale, che deve tenere conto
delle norme statutarie e delle indicazioni del presente regolamento organico
nazionale;
6.7 discutere e
approvare le mozioni congressuali;
6.8 discutere e
approvare le eventuali modifiche statutarie;
6.9 elaborare,
discutere e approvare le linee progettuali dell’associazione;
6.10 eleggere il
presidente nazionale e i relativi vicepresidenti, gli altri componenti
del consiglio nazionale, il comitato dei probiviri, il collegio dei
revisori dei conti.
7. Al congresso possono partecipare, come uditori, se non delegati, tutti i soci
che ne facciano richiesta.
8. I verbali del congresso nazionale devono essere accessibili a tutti i soci,
entro 30 giorni dalla conclusione del congresso
Art. 18 Presidente
nazionale
1. Al presidente nazionale
compete quanto stabilito dall’art. 13, comma 4 dello statuto.
2. In caso di dimissioni del presidente, il congresso nazionale deve essere
convocato dal presidente dimissionario entro 15 giorni dalle sue dimissioni,
quando siano trascorsi 16 giorni dalle sue dimissioni senza l’effettuazione
della convocazione, la stessa è compito del vicepresidente vicario o, in sua
assenza, di un altro vicepresidente.
3. Nel caso di decadenza o di sfiducia del presidente, da parte di almeno i due
terzi dei componenti del consiglio nazionale previsti dall’art. 13, comma 6,
punto 6.1 dello statuto, per gravi e comprovati motivi, per l’ordinaria
amministrazione assume la funzione di presidente il vicepresidente vicario, che
convoca immediatamente un nuovo congresso nazionale per gli adempimenti previsti
dallo statuto.
Art. 19 Consiglio di
presidenza nazionale
1. La composizione,
articolazione e i compiti del consiglio di presidenza sono definiti dall’art.
13, comma 5 dello statuto e dal presente articolo del regolamento organico
nazionale.
2. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente nazionale di sua
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti previsti
dall’art. 13, comma 5, punto 5.1 dello statuto.
3. Il consiglio di presidenza è presieduto dal presidente nazionale.
4. Partecipano al consiglio il consulente ecclesiastico nazionale, la segretaria
nazionale e l’amministratore nazionale.
5.
Il presidente può invitare alle sedute del consiglio di presidenza
i delegati nazionali delle attività ed esperti.
6.
Il consiglio di presidenza può avvalersi del consiglio e
dell’opera di soci particolarmente competenti.
Art. 20 Consiglio
nazionale
1. La composizione,
l’articolazione e i compiti del consiglio nazionale sono definiti dall’art. 13,
comma 6 dello statuto e dal presente articolo del regolamento organico
nazionale.
2. II consiglio nazionale dura in carica 4 anni.
3. Il consiglio nazionale è eletto dal congresso nazionale ordinariamente alla
scadenza del quadriennio o straordinariamente secondo quanto previsto dall’art.
17, comma 2 del presente regolamento organico nazionale.
4. Il consiglio nazionale è convocato dal presidente nazionale di sua iniziativa
o su richiesta di almeno un terzo dei componenti previsti dall’art. 13, comma 6,
punto 6.1 dello statuto.
5. Il consiglio nazionale è presieduto dal presidente nazionale.
6. Il diritto di voto per le deliberazioni del consiglio spetta solo ai
componenti previsti dall’art. 13, comma 6, punto 6.1 dello statuto.
7. Le sedute del consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei
componenti previsti dall’art. 13, comma 6, punto 6.1dello statuto.
8. Il consulente ecclesiastico partecipa al consiglio con diritto di parola e
voto consultivo. Il consulente ecclesiastico nazionale è nominato dalla CEI, su
una terna di nomi proposta dal consiglio nazionale.
9. I presidenti emeriti partecipano al consiglio con diritto di parola e voto
consultivo.
10. Il segretario nazionale, se non consigliere, partecipa al consiglio con
diritto di parola e voto consultivo.
11. L’amministratore, se non consigliere, partecipa al consiglio con diritto di
parola e voto consultivo.
12. Gli eventuali esperti partecipano al consiglio solo con il diritto di
parola.
13. Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei consiglieri si procede alla
sua sostituzione per surroga, sulla base dei risultati dell’elezione del
consiglio nazionale. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in
cui un consigliere si sia assentato, consecutivamente e senza averne
giustificato il motivo, per tre sedute.
14.I verbali dei consigli devono essere accessibili a tutti i soci.
Art. 21 Consiglio delle
regioni
1. La composizione,
l’articolazione e i compiti del consiglio delle regioni sono definiti dall’art.
13, comma 7 dello statuto e dal presente articolo del regolamento organico
nazionale.
2. Il consiglio delle regioni dura ordinariamente in carica 4 anni. Ha una
durata inferiore in caso di indizione anticipata del congresso nazionale a norma
dell’art. 17, comma 2 del presente regolamento organico nazionale
3. Il consiglio delle regioni è convocato dal presidente nazionale di sua
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti previsti dall’ art.
13, comma 7, punto 7.1 dello statuto.
4. Il consiglio delle regioni è presieduto dal presidente nazionale.
5. Le sedute del consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei
componenti previsti dall’ art. 13, comma 7, punto 7.1 dello statuto.
6. Il diritto di voto per le deliberazioni del consiglio spetta solo ai
componenti previsti dall’ art. 13, comma 7, punto 7.1 dello statuto.
7. Il consulente ecclesiastico partecipa al consiglio con diritto di parola e
voto consultivo.
8. I presidenti emeriti partecipano al consiglio con diritto di parola e voto
consultivo.
9. Il segretario nazionale, se non consigliere nazionale, partecipa al consiglio
con diritto di parola e voto consultivo.
10. L’amministratore, se non consigliere nazionale, partecipa al consiglio con
diritto di parola e voto consultivo.
11. Gli eventuali esperti partecipano al consiglio solo con diritto di parola.
12. I verbali dei consigli devono essere accessibili a tutti i soci.
Parte VI
modalità ELETTIVE DEGLI ORGANI
NAZIONALI
Art. 22 Norme generali
comuni
1. Il voto riferito a
persone è diretto e segreto.
2. I poteri di voto del congresso nazionale non si possono riferire al numero
di soci di due diversi anni sociali.
3. L’elezione dei delegati al congresso nazionale avviene in primo livello nelle
assemblee sezionali elettive ed in secondo livello nei congressi regionali.
4. Per l’elezione dei delegati sezionali al congresso regionale che elegge i
delegati regionali al congresso nazionale e per l’elezioni dei delegati del
congresso regionale al congresso nazionale vanno seguite le indicazioni del
presente regolamento organico nazionale.
Art. 23 Assemblee
sezionali elettive
1.
Ogni delegato sezionale è portatore al congresso regionale di 5
voti. I voti restanti non attribuiti vengono assegnati al primo degli eletti
oltre ai 5 voti base.
2.
Un socio della sezione assente all’assemblea elettiva può delegare
un altro socio della stessa sezione.
3.
Ogni socio non può avere più di una delega.
4. La
lista o le liste dei candidati delegati sezionali deve/devono essere
presentata/e alla commissione elettorale sezionale.
5.
Ogni lista dei candidati deve essere presentata almeno da 3 soci e
deve essere firmata per accettazione dai candidati.
6.
Ogni elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari
alla metà dei candidati da eleggere, eventualmente arrotondato per difetto, in
ogni caso il numero minimo di preferenze non può essere inferiore a due.
7.
In caso di più liste, l’attribuzione dei delegati eletti per ogni
lista avviene con il metodo proporzionale puro.
8.
La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente
dell’assemblea sezionale, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del
presidente della commissione elettorale e la trasmissione della relativa
documentazione
9.
Il presidente sezionale rilascia ad ogni delegato al congresso
regionale il certificato di delega con il numero di voti di cui è portatore.
Art. 24 Congressi
regionali
1.
Ogni delegato regionale è portatore al congresso nazionale di 30
voti. I voti restanti non attribuiti vengono assegnati al primo degli eletti
oltre ai 30 voti base.
2.
Un delegato sezionale impossibilitato a partecipare al congresso
regionale può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro delegato
della stessa sezione.
3.
Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
4.
I voti dei delegati sezionali assenti al congresso regionale, che
non hanno prodotto delega, vengono distribuiti tra i delegati della stessa
sezione in ordine di elezione, affinché ognuno, eccetto chi ha avuto attribuito
i resti, abbia un multiplo di 5.
5.
Se una sezione non ha nessun delegato presente, i voti vanno
persi.
6.
La lista o le liste dei candidati delegati regionali deve/devono
essere presentata/e alla commissione elettorale regionale.
7.
Ogni lista dei candidati deve essere presentata da almeno 6
delegati e deve essere firmata per accettazione dai candidati.
8.
Ogni elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari
alla metà dei candidati da eleggere, eventualmente arrotondato per difetto, in
ogni caso il numero minimo di preferenze non può essere inferiore a due.
9.
In caso di più liste, l’attribuzione dei delegati eletti per ogni
lista avviene con il metodo proporzionale puro.
10.
La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente del
congresso regionale, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del
presidente della commissione elettorale e la trasmissione della relativa
documentazione.
11.
Il presidente regionale rilascia ad ogni delegato al congresso
nazionale il certificato di delega con il numero di voti di cui è portatore.
Art. 25 Congresso
nazionale
1.
Un delegato regionale assente al congresso nazionale può farsi
rappresentare, con delega scritta, da un altro delegato della stessa regione.
2.
Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
3.
I voti dei delegati regionali assenti, che non hanno prodotto
delega, vengono distribuiti tra i delegati della stessa regione, in ordine di
elezione. affinché ognuno, eccetto chi ha avuto attribuito i resti, abbia un
multiplo di 30.
4.
Se una regione non ha nessun delegato presente i voti vanno persi.
5.
I candidati presidenti devono presentare alla commissione
elettorale nazionale la loro candidatura e quella dei loro vicepresidenti, di
cui uno con funzione vicaria, sottoscritta da delegati rappresentanti almeno 500
soci e firmata per accettazione da loro e dai loro candidati vicepresidenti, di
cui uno con funzione vicaria, insieme al loro motto e al loro programma.
6.
Se alla scadenza dei termini di presentazione delle candidature vi
è la candidatura di un solo presidente, il congresso, con decisione presa
all’unanimità, può procedere all’elezione per acclamazione.
7.
Le liste dei candidati consiglieri nazionali, probiviri e revisori
dei conti devono essere presentate alla commissione elettorale nazionale. Ogni
lista deve avere un motto e un programma.
8.
Per ogni tipo di elezione si possono presentare una o più liste.
9.
Ogni lista deve essere presentata da delegati rappresentanti
almeno 500 soci e deve essere firmata per accettazione dai candidati.
10.
Ogni candidato consigliere nazionale, proboviro o revisore dei
conti per essere inserito in lista deve essere presentato da delegati
rappresentanti almeno 100 voti.
11.
In caso di più liste per ogni tipo di elezione ogni lista non può
essere composta da più di 14 candidati per l’elezione del consiglio nazionale e
da non più di 5 candidati rispettivamente per le elezioni del comitato dei
probiviri e per il collegio dei revisori dei conti.
12.
Si può esprimere un numero massimo di 7 preferenze per l’elezione
del consiglio nazionale e di 2 preferenze per le elezioni del comitato dei
probiviri e del collegio dei revisori dei conti.
13.
In caso di più liste per ogni tipo di elezione, l’attribuzione
degli eletti per ogni lista avviene con il metodo proporzionale puro.
14.
La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente di
turno del congresso nazionale, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte
del presidente della commissione elettorale e la trasmissione della relativa
documentazione.
Parte VII
NORME COMUNI ALLE
SEZIONI, ALLE REGIONI E AI RAGGRUPPAMENTI TRA SEZIONI CHE PREVEDONO ORGANI
PROPRI
Art. 26 Componenti dei
consigli sezionali e dei consigli regionali
1. I consigli sezionali e i
consigli regionali devono prevedere i segretari e possono prevedere gli
amministratori, in caso di ordinamento proprio, i delegati delle attività e gli
esperti.
2. I segretari, se non consiglieri, partecipano ai consigli sezionali e ai
consigli regionali con diritto di parola e voto consultivo.
3. Gli amministratori, eventualmente previsti, se non consiglieri, partecipano
ai consigli sezionali e ai consigli regionali con diritto di parola e voto
consultivo.
4. I delegati delle attività, eventualmente previsti, se non consiglieri,
partecipano ai consigli sezionali e ai consigli regionali solo con il diritto di
parola.
5. Eventuali esperti partecipano ai consigli sezionali e ai consigli regionali
solo con il diritto di parola.
Art. 27 Componenti dei
consigli dei raggruppamenti tra sezioni che prevedono organi propri
1.
I raggruppamenti tra sezioni che prevedono organi propri per quanto
riguarda i componenti dei consigli devono attenersi nei loro regolamenti agli
stessi dettami statutari e alle stesse disposizioni del presente regolamento
organico nazionale concernenti i consigli sezionali e i consigli regionali.
Parte VIII
PRESIDENTI EMERITI
Art. 28 Presidenti
emeriti nazionali
1. Il Consiglio nazionale
può nominare presidenti emeriti i presidenti nazionali che si sono
particolarmente distinti per una significativa opera associativa, principalmente
nell’espletamento della carica di presidente.
Art. 29 Presidenti
emeriti delle regioni e delle sezioni
1. Le regioni e le sezioni
possono nominare presidenti emeriti in base a quanto previsto nel proprio
regolamento locale e/o ordinamento proprio.
Art. 30 Presidenti
emeriti dei raggruppamenti tra sezioni
1. I raggruppamento tra
sezioni, se prevedono organi propri, possono nominare presidenti emeriti in base
a quanto previsto nel proprio regolamento locale.
Parte IX
DENOMINAZIONE
Art. 31 Denominazione
della sezione
1. Nella carta
intestata sezionale, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e
laddove si ritiene necessario la denominazione della sezione è la seguente:
UCIIM
Unione Cattolica Italiana
Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori
Sezione di
Per la sezione che sia
intitolata si aggiunge il nome della personalità a cui è dedicata.
Art. 32 Denominazione dei
raggruppamenti tra sezioni
1.
Nella carta intestata dei raggruppamenti tra sezioni, nei programmi delle
iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si ritiene necessario la
denominazione dei raggruppamenti tra sezioni è la seguente:
UCIIM – RAGGRUPPAMENTO TRA
SEZIONI
NOME DEL RAGGRUPPAMENTO
Unione Cattolica Italiana
Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori
Art. 33 Denominazione
della regione
1. Nella carta
intestata regionale, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e
laddove si ritiene necessario la denominazione della Regione è la seguente:
UCIIM – NOME DELLA REGIONE
Unione Cattolica Italiana
Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori
Art. 34 Denominazione
nazionale
1. Nella carta
intestata nazionale, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e
laddove si ritiene necessario la denominazione nazionale è la seguente:
UCIIM
Unione Cattolica Italiana
Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori
Parte X
NORME TRANSITORIE
Art. 35 Prima
applicazione dello statuto e del regolamento organico nazionale
1.
Per l’anno sociale 2013, per quanto riguarda i rinnovi degli organi
locali si applicano ancora le disposizioni del precedente statuto e del
precedente regolamento organico, per uniformità con i rinnovi che hanno
preceduto il congresso nazionale.
2. In prima
applicazione del presente regolamento organico nazionale il livello provinciale
rimane invariato, se ogni sezione non decide diversamente.
3. Gli organi
eletti negli anni sociali 2012 e 2013 avranno durata quadriennale.
4. I mandati
dei presidenti in carica all’entrata in vigore del presente regolamento organico
nazionale sono regolati dall’art. 16, comma 2 dello statuto.
Approvato dal Consiglio
Centrale nella seduta del 25 aprile 2013
scarica
REGOLAMENTO ORGANICO NAZIONALE
|