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UCIIM Sezione di MIRTO-ROSSANO (CS)

 

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Formazione e aggiornamento



L'UCIIM è soggetto
qualificato dal MIUR 
 per la formazione
e l'aggiornamento
del personale della Scuola
(DM 177/2000,
Direttiva 90/2003,
DM 5/7/2005 - Prot. N. 1229)

 

 
 
 





 

 
 
 

 

 

 

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

REGOLAMENTO ORGANICO NAZIONALE

Parte I

SOCI

Art. 1 Valorizzazione dei soci

1. L’UCIIM valorizza la partecipazione di tutti i soci alla vita associativa, che è basata sui principi di democrazia, legalità, trasparenza, riservatezza, spirito di servizio, coinvolgimento, assunzione di responsabilità, attenzione a tutte le dimensioni della persona e conseguimento del bene comune.

Art. 2 Adesione all’associazione

1.      Per aderire all’UCIIM bisogna fare domanda d’iscrizione, condividere, con accettazione scritta, i valori e i principi dell’associazione e versare la quota associativa.
2.      La  domanda di adesione deve essere presentata al presidente della sezione nella quale ci si intende iscrivere.  
3.      L’accettazione dell’adesione è deliberata dal consiglio sezionale.
4.      L’entità delle quote associative è deliberata dal consiglio nazionale.
5.      La quota associativa è personale e non è trasmissibile ad altri.

Art. 3  Diritti e doveri dei soci 

1.   Tutti i soci hanno il diritto di proporre iniziative coerenti con lo statuto dell’unione e di       partecipare alle attività promosse a tutti i livelli dall’associazione.
2.      Per la struttura democratica con disciplina uniforme del rapporto associativo, i soci ordinari hanno diritto di voto singolo per tutte le deliberazioni previste dallo statuto e per la nomina degli organi direttivi. 
3.      I soci ordinari godono dell’elettorato attivo e passivo ai vari livelli dell’associazione, secondo quanto previsto dallo statuto, dai regolamenti associativi e dagli eventuali ordinamenti propri.
4.      Sono previsti soci onorari nazionali e soci onorari regionali.
5.      Possono essere nominati soci onorari personalità di ispirazione cattolica che abbiano acquisito particolari meriti negli ambiti pedagogico, educativo,  scolastico, culturale e/o verso l’UCIIM.
6.      La nomina di  socio onorario nazionale  viene deliberata dal consiglio nazionale di propria iniziativa o su proposta di un consiglio regionale.
7.      La nomina di socio onorario regionale è deliberata dal consiglio regionale di propria iniziativa o su proposta di un consiglio sezionale della regione.
8.      I soci onorari nazionali possono prendere parte alle riunioni, alle assemblee e ai congressi col solo diritto di parola, sono esentati dal pagamento della quota associativa e non possono assumere cariche direttive.
9.      I soci onorari regionali possono prendere parte alle riunioni, alle assemblee e ai congressi nazionali e della regione che li ha nominati col solo diritto di parola, sono esentati dal pagamento della quota associativa e non possono assumere cariche direttive.
10.  Tutti i soci si impegnano a contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative associative e alla diffusione di una significativa presenza dell’UCIIM nella realtà sociale, ecclesiale e professionale.

Art. 4  Revoca e decadenza

1.      La qualifica di socio si perde per il mancato versamento della quota  associativa annuale o per dimissioni.
2.      La qualifica di socio può essere revocata, su proposta del consiglio sezionale, dal consiglio regionale, per gravi e comprovate violazioni dello statuto, dei regolamenti dell’associazione e degli eventuali ordinamenti propri.
3.      Avverso le deliberazioni del consiglio regionale  è ammesso ricorso,  entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esclusione, al comitato dei probiviri, che emetterà il giudizio definitivo entro 90 giorni, sentito il parere obbligatorio del consiglio nazionale.

Parte II

SEZIONE

Art. 5 Regolamento sezionale ed eventuale ordinamento proprio

1. Ogni sezione si dota di un regolamento sezionale, che deve essere  coerente con le finalità associative, i dettami statutari e le indicazioni del regolamento organico nazionale.
2. In prima applicazione del presente regolamento organico nazionale, le sezioni devono dotarsi del regolamento sezionale entro il 31 dicembre 2013.
3. Le nuove sezioni devono dotarsi del regolamento sezionale entro quattro mesi dalla loro costituzione.
4. Le sezioni che non approvano, entro i termini stabiliti, il regolamento sezionale sono tenute ad adottare il regolamento sezionale deliberato dai consigli regionali per le sezioni inadempienti. In caso anche di inadempienza dei consigli regionali le sezioni sono tenute ad adottare il regolamento sezionale  deliberato dal consiglio nazionale.
5. L’assemblea sezionale può approvare e adottare un ordinamento proprio, nei limiti consentiti dallo statuto e dal presente regolamento organico nazionale. L’ordinamento proprio è validamente applicabile dopo la comunicazione al consiglio nazionale, la verifica di legittimità da parte dello stesso organo ai sensi dello statuto e del regolamento organico nazionale e la regolare registrazione presso l’agenzia delle entrate con l’attribuzione del numero di codice fiscale.

Art. 6 Assemblea sezionale

1. L’assemblea definisce le linee di indirizzo  della sezione per il conseguimento delle finalità associative e per la promozione dell’associazione, coerentemente con lo statuto e il regolamento organico nazionale.
2. Si riunisce almeno una volta l’anno.
3. È convocata, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione,  dal presidente sezionale o, in via straordinaria,  in base a quanto previsto dal regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
4. L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dell’assemblea, deliberati dal consiglio sezionale, deve pervenire ai soci per lettera o per e-mail.
5. All’assemblea partecipano con diritto di voto tutti i soci ordinari della sezione.
6. È validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci della sezione aventi diritto al voto; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
7. È presieduta dal presidente sezionale, fatta eccezione per le assemblee elettive in cui viene eletto il presidente dell’ assemblea, anche tra i soci UCIIM non soci della sezione.
8. Approva il regolamento organico sezionale.
9. Delibera l’eventuale adozione dell’ordinamento proprio sezionale.
10. Delibera l’eventuale rinuncia all’ordinamento proprio sezionale.
11. Elegge il presidente sezionale ed eventuali vicepresidenti secondo le modalità previste dal regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
12. Elegge il consiglio sezionale secondo la composizione e le modalità previste dal regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
13. In caso di ordinamento proprio, elegge il consiglio dei revisori dei conti secondo le modalità previste dal regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
14. Elegge i delegati al congresso regionale per l’elezione dei delegati al congresso nazionale secondo le modalità previste dal regolamento organico nazionale.
15. Elegge i delegati al congresso regionale per l’elezione degli organi regionali, secondo le modalità previste dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio regionale.
16. Delibera la progettazione quadriennale sezionale.
17. Delibera la programmazione annuale sezionale.
18. Se la sezione non adotta un ordinamento proprio, approva le spese preventive e il rendiconto economico.
19. Se la sezione adotta un ordinamento proprio, approva i bilanci, preventivo e consuntivo,  annuali.
20. Delibera l’eventuale raggruppamento con altre sezioni e l’eventuale costituzione di organi propri del raggruppamento.
21. Verifica l’andamento del consiglio di sezione e l’operato del presidente sezionale.
22. La convocazione dell’assemblea sezionale deve pervenire anche ai presidenti nazionale e regionale, che possono partecipare all’assemblea, se non soci della sezione, con il solo diritto di parola.
23. I verbali dell’assemblea devono essere accessibili a tutti i soci.

Art. 7 Presidente sezionale

1.      Al presidente sezionale compete:
1.1    convocare l’assemblea sezionale e il consiglio sezionale;
1.2     presiedere l’assemblea sezionale, ad eccezione di quella elettiva, e il consiglio sezionale;
1.3    dirigere, coordinare  e promuovere l’attività della sezione;
1.4    in caso di ordinamento proprio, rappresentare  legalmente la sezione;
1.5     curare i rapporti con le presidenze nazionale e regionale e con eventuali livelli intermedi;
1.6     comunicare alle presidenze nazionale e regionale, trasmettendo anche i relativi verbali, l’elezione del presidente sezionale, degli eventuali vicepresidenti e del consiglio sezionale;
1.7     comunicare alle presidenze nazionale e regionale la progettazione quadriennale e   la programmazione annuale della sezione;
1.8     trasmettere alle presidenze nazionale e regionale una relazione finale dell’attività annuale della sezione, per le iniziative di formazione in servizio far pervenire alla presidenza nazionale la relativa documentazione;
1.9     comunicare annualmente alle presidenze nazionale e regionale l’elenco dei soci con tutte le informazioni contenute nelle schede predisposte dalla presidenza nazionale;
1.10    dare immediata comunicazione al consiglio nazionale dell’eventuale adozione di un ordinamento proprio sezionale;
1.11    dare immediata comunicazione al consiglio nazionale dell’eventuale rinuncia all’ordinamento proprio sezionale;
1.12    nel caso che la sezione non abbia adottato un ordinamento proprio, trasmettere annualmente alla presidenza nazionale il rendiconto economico e la relativa documentazione;
1.13    nel caso che la sezione abbia adottato un ordinamento proprio, dare comunicazione alla presidenza nazionale dei bilanci, preventivo e consuntivo, annuali;
1.14    inviare alla presidenza nazionale le quote associative annuali dei soci della sezione.
2.      Il presidente sezionale in caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza o sfiducia è sostituito temporaneamente secondo quando stabilito dal regolamento di sezione e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
3.      In caso di dimissioni del presidente, l’assemblea sezionale deve essere convocata dal presidente dimissionario entro 15 giorni dalle sue dimissioni. Nel caso di decadenza o sfiducia del presidente, secondo quanto stabilito dal regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio sezionale, o quando siano trascorsi 16 giorni dalle sue dimissioni, la convocazione viene effettuata secondo quanto stabilito dal regolamento di sezione e/o dall’ordinamento proprio sezionale.

Art. 8 Consiglio sezionale

1.      La composizione e l’articolazione del consiglio sezionale è definita dal regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
2.      Il consiglio sezionale dura in carica 4 anni.
3.      L’elezione deve essere effettuata prima della scadenza del quadriennio se la metà dei consiglieri eletti dall’assemblea sezionale dovesse risultare decaduta o dimissionaria o nei casi previsti dal regolamento organico sezionale e/o dall’eventuale ordinamento proprio. Il consiglio deve, comunque, risultare validamente in carica in coincidenza con il congresso nazionale.
4.      è  convocato dal presidente sezionale di sua iniziativa o in base a quanto stabilito dal regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
5.      Il consiglio è presieduto dal presidente sezionale.
6.      Le sedute del consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti eletti.
7.      Il diritto di voto per le deliberazioni del consiglio spetta solo ai componenti eletti.
8.      Il consiglio dà attuazione alle delibere dell’assemblea sezionale.
9.      Delibera e mette in atto mirate strategie per il conseguimento delle finalità associative e per la promozione dell’associazione, secondo gli indirizzi dell’assemblea sezionale.
10.  Delibera la natura e la modalità della partecipazione della sezione ad organismi di livello locale.
11.  Favorisce il dialogo interassociativo.
12.  Delibera l’accettazione dei nuovi soci.
13.  Propone al consiglio regionale la revoca della qualifica di socio per gravi e comprovate violazioni dello statuto e dei regolamenti dell’associazione.
14.  Alle sedute del consiglio partecipa il consulente ecclesiastico sezionale, con diritto di parola e voto consultivo. Il consulente ecclesiastico sezionale è nominato secondo quanto previsto dal regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio sezionale.
15.  In caso di ordinamento proprio nomina un amministratore tra i soci della sezione.
16.  Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei consiglieri si procede alla sua sostituzione per surroga, sulla base dei risultati dell’elezione del consiglio sezionale. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un consigliere si sia assentato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre sedute.
17.  La convocazione del consiglio deve pervenire ai presidenti nazionale e regionale, i quali possono partecipare al consiglio solo con il diritto di parola.
18.  Al consiglio sezionale sono invitati i consiglieri nazionali e regionali iscritti nella sezione, che partecipano al consiglio con il solo diritto di parola.
19.  I verbali del consiglio devono essere accessibili a tutti i soci. 

Art. 9 Costituzione di una nuova sezione

1.    Una sezione si può costituire, su proposta del consiglio regionale e con l’autorizzazione del consiglio nazionale, quando vi siano almeno 10 iscritti.
2.    Il presidente regionale incarica un responsabile locale per collaborare con lui alla costituzione di una nuova sezione.
3.    Il responsabile incaricato regge la sezione nel lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento della sezione da parte del consiglio nazionale e l’elezione degli organi sezionali
4.    Entro 30 giorni dalla costituzione di una nuova sezione, il presidente regionale indice l’assemblea sezionale per l’elezione degli organi sezionali.
5.    Nei grandi centri il consiglio nazionale può autorizzare la costituzione di più sezioni.

Art. 10  Gruppo aggregato

1.      Il consiglio regionale può autorizzare la costituzione di un gruppo aggregato ad una  sezione se è composto almeno da 5 soci.
2.      Il gruppo aggregato non si può costituire in una città già sede di sezione.

Parte III

AMBITO REGIONALE 

Art. 11 Regolamento regionale ed eventuale ordinamento proprio

1.      Ogni regione si dota di un regolamento regionale, che deve essere coerente con le finalità        associative, i dettami statutari e le indicazioni del regolamento organico nazionale.
2.      Le regioni devono dotarsi del regolamento regionale entro il 31 dicembre 2013.
3.      Le regioni che non approvano, entro i termini stabiliti, il regolamento regionale, sono tenuti ad adottare il regolamento regionale deliberato dal consiglio nazionale per le regioni inadempienti.
4.      Il consiglio regionale può approvare ed adottare un ordinamento proprio, nei limiti consentiti dallo statuto e dal presente regolamento organico nazionale. L’ordinamento proprio è validamente applicabile dopo la comunicazione al consiglio nazionale, la verifica di legittimità da parte dello stesso organo ai sensi dello statuto e del regolamento organico nazionale e la regolare registrazione presso l’agenzia delle entrate con l’attribuzione del numero di codice fiscale.

Art. 12 Congresso regionale

1. Il congresso regionale è indetto ordinariamente ogni 4 anni, almeno 50 giorni prima della sua celebrazione, dal presidente regionale e in via straordinaria in base a quanto previsto dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio regionale.
2. L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno del congresso, deliberati dal consiglio regionale, deve pervenire ai soci della regione per lettera o per e-mail.
3. Al congresso regionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dalle assemblee sezionali.
4. Il congresso è validamente costituito in prima convocazione se è rappresentata almeno la metà più uno dei soci della regione; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei soci rappresentati.
5. Il congresso regionale definisce le linee progettuali regionali, coerentemente con lo statuto e il regolamento organico nazionale.
6. Elegge il presidente regionale ed eventuali vicepresidenti secondo le modalità previste dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio regionale.
7. Elegge il consiglio regionale secondo la composizione e le modalità previste dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio regionale.
8. In caso di ordinamento proprio, elegge il consiglio dei revisori dei conti secondo le modalità previste dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio regionale.
9. Elegge i delegati al congresso nazionale secondo le modalità previste dal regolamento organico nazionale.
10. L’indizione del congresso regionale deve pervenire anche al presidente nazionale, che può partecipare al congresso, se non socio della regione, con il solo diritto di parola.
11. Al congresso possono partecipare, come uditori, se non delegati, tutti i soci della regione che ne facciano richiesta.
12. I verbali del congresso devono essere accessibili a tutti i soci.

Art. 13 Presidente regionale

1.      Al presidente regionale compete:
1.1   convocare il congresso regionale e il consiglio regionale;
1.2   presiedere il consiglio regionale;
1.3   dirigere, coordinare  e promuovere l’attività a livello regionale;
1.4   in caso di ordinamento proprio, rappresentare  legalmente la regione;
1.5   curare i rapporti con la presidenza nazionale e con le altre regioni;
1.6    comunicare, trasmettendo anche i relativi verbali, alla presidenza nazionale l’elezione del presidente regionale, degli eventuali vicepresidenti e del consiglio regionale;
1.7   comunicare alla presidenza nazionale la progettazione quadriennale e la programmazione annuale della regione;
1.8   trasmettere alla presidenza nazionale relazione finale dell’attività annuale della regione e dell’andamento delle sezioni della regione, per le iniziative di formazione in servizio trasmettere alla presidenza nazionale anche la relativa documentazione;
1.9   dare immediata comunicazione al consiglio nazionale dell’eventuale adozione di un ordinamento proprio regionale;
1.10    dare immediata comunicazione al consiglio nazionale dell’eventuale rinuncia all’ordinamento proprio regionale;
1.11    nel caso che la regione non abbia adottato un ordinamento proprio, trasmettere annualmente alla presidenza nazionale il rendiconto economico e la relativa documentazione;
1.12    nel caso che la regione abbia adottato un ordinamento proprio, dare comunicazione alla presidenza nazionale dei bilanci, preventivo e consuntivo, annuali.
2.      Il presidente regionale fa parte del consiglio delle regioni.
3.      Il presidente regionale in caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza o sfiducia è sostituito temporaneamente in base a quanto stabilito dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio regionale.
4. In caso di dimissioni del presidente, il congresso regionale deve essere convocato dal presidente dimissionario entro 15 giorni dalle sue dimissioni. Nel caso di decadenza o sfiducia del presidente, secondo quanto stabilito dal regolamento sezionale e/o dall’ordinamento proprio, o quando siano trascorsi 16 giorni dalle sue dimissioni, la convocazione viene effettuata secondo quanto stabilito dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio.

Art. 14   Consiglio regionale

1. La composizione e l’articolazione del consiglio regionale è definita dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio.
2. Il consiglio regionale dura in carica 4 anni.
3. Si elegge prima della scadenza del quadriennio se la metà dei consiglieri eletti dovesse risultare decaduta o dimissionaria o secondo quanto previsto dal regolamento organico regionale e/o dall’ordinamento proprio. Il consiglio deve comunque risultare validamente in carica in coincidenza col congresso nazionale.
4. È convocato dal presidente regionale di sua iniziativa o in base a quanto stabilito dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio.
5. Il consiglio è presieduto dal presidente regionale.
6. Le sedute del consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti eletti.
7. Il diritto di voto per le deliberazioni del consiglio spetta solo ai componenti eletti.
8. Il consiglio regionale dà attuazione alle delibere del congresso regionale.
9. Approva il regolamento organico regionale.
10. Delibera l’eventuale adozione dell’ordinamento proprio regionale.
11. Delibera l’eventuale rinuncia all’ordinamento proprio regionale.
12. Delibera la progettazione quadriennale regionale.
13. Delibera la programmazione annuale regionale.
14. Mette in atto mirate strategie per il conseguimento delle finalità associative e la promozione dell’associazione a livello regionale, secondo le linee progettuali deliberate  dal congresso regionale.
15. Supporta e monitora l’operato delle sezioni della regione.
16. Promuove e favorisce la nascita di nuove sezioni a livello regionale.
17. Delibera la natura e la modalità della partecipazione ad organismi di livello regionale e interprovinciale.
18. Delibera la partecipazione a eventuali raggruppamenti interregionali.
19. Favorisce il dialogo interassociativo.
20. Se la regione non abbia adottato un ordinamento proprio, approva le spese preventive e il rendiconto economico.
21.  Se la regione abbia adottato un ordinamento proprio, approva i bilanci, preventivo e consuntivo, annuali.
22. Delibera la revoca della qualifica di socio per gravi e comprovate violazioni dello statuto e dei regolamenti dell’associazione  su proposta del consiglio sezionale.
23. Alle sedute del consiglio partecipa il consulente ecclesiastico regionale, con diritto di parola e voto consultivo. Il consulente ecclesiastico regionale è nominato secondo quanto previsto dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio regionale.
24. In caso di ordinamento proprio, nomina un amministratore tra i soci della regione.
25. Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei consiglieri si procede alla sua sostituzione per surroga, sulla base dei risultati dell’elezione del consiglio regionale. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un consigliere si sia assentato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre sedute.
26. La convocazione del consiglio regionale deve pervenire anche al presidente nazionale, il quale può partecipare al consiglio solo con il diritto di parola.
27. Al consiglio regionale sono invitati i consiglieri nazionali della regione, che partecipano al consiglio con il solo diritto di parola.
28. I verbali del consiglio devono essere accessibili a tutti i soci.

Parte IV

LIVELLI INTERMEDI FACOLTATIVI

Art. 15  Raggruppamenti tra sezioni in ambito regionale

1. In ambito regionale le sezioni, con apposite delibere delle assemblee sezionali, possono costituirsi in raggruppamenti, sentito il parere del consiglio regionale.
2. I raggruppamenti possono avere valenza intercomunale, provinciale e anche interprovinciale, su scelta delle diverse sezioni.
3. Ogni raggruppamento deve avere una propria denominazione e può avere un proprio regolamento, che può anche prevedere degli organi propri. I regolamenti dei raggruppamenti tra sezioni devono essere coerenti con le finalità associative, i dettami statutari e le indicazioni del regolamento organico nazionale.
4. I regolamenti dei raggruppamenti tra sezioni in ambito regionale devono essere comunicati al consiglio nazionale che deve dare il proprio nulla-osta. In caso di contenzioso tra i raggruppamenti delle sezioni e il consiglio nazionale, decide in via definitiva il comitato dei probiviri con apposita delibera motivata.
5. I raggruppamenti tra sezioni in ambito regionale non possono avere ordinamenti propri. 

Art. 16 Raggruppamenti tra regioni

1. Si possono costituire raggruppamenti tra regioni, sentito il parere del consiglio nazionale. 
2. Le regioni si possono aggregare, con apposite delibere dei consigli regionali, solo a livello organizzativo.
3. I raggruppamenti tra regioni devono essere comunicati al consiglio nazionale, che deve dare il proprio nulla-osta. In caso di contenzioso tra i raggruppamenti tra regioni e il consiglio nazionale, decide in via definitiva il comitato dei probiviri con motivata delibera.
4. I raggruppamenti tra regioni non possono avere regolamenti propri, ordinamenti propri e organi propri.

Parte V

AMBITO NAZIONALE

Art. 17 Congresso nazionale

1. Il congresso nazionale è indetto ordinariamente ogni 4 anni dal presidente nazionale, almeno 120 giorni prima dalla sua celebrazione.
2. Il congresso è convocato anticipatamente:
2.1  in caso di dimissioni del presidente;
2.2  in caso di decadenza o sfiducia del presidente;
2.3  su proposta di almeno i due terzi dei componenti del consiglio nazionale previsti dall’art. 13, comma 6, punto 6.1 dello statuto.
2.4  se la metà dei consiglieri eletti dovesse risultare decaduta o dimissionaria;
2.5  in caso di richiesta di almeno un terzo dei soci.
Per i punti 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5 il presidente nazionale convoca il congresso entro 15 giorni, se il presidente non adempie a questo compito, dal XVI giorno il congresso è convocato dal vicepresidente vicario o in sua assenza da un altro vicepresidente per tutti gli adempimenti previsti dallo statuto.
Per il punto 2.2 il vicepresidente vicario o in sua assenza un altro vicepresidente convoca entro 15 giorni il congresso nazionale per tutti gli adempimenti previsti dallo statuto.
3. Al congresso partecipano i delegati eletti su base regionale.
4. L’avviso di convocazione contenente  la data, l’ora, il  luogo e l’ordine del giorno del congresso, deliberati dal consiglio nazionale, deve pervenire ai soci  per lettera o per e-mail e deve essere pubblicato sulla rivista “La Scuola e l’Uomo” e sul sito dell’associazione.
5. L’ordine del giorno deve prevedere la trattazione del tema congressuale, l’elezione della presidenza del congresso, l’approvazione del regolamento congressuale, le designazioni della segreteria congressuale, della commissione verifica poteri, della commissione elettorale, dei componenti dei seggi elettorali,  le relazioni del presidente, del segretario, dell’amministratore e del presidente del collegio dei revisori dei conti, la discussione e la votazione delle mozioni, le eventuali modifiche allo statuto, l’elaborazione, la discussione e l’approvazione delle linee progettuali dell’associazione, le operazioni elettorali.
6. Al congresso compete:   
6.1  eleggere 5 presidenti del congresso;
6.2 designare la segreteria congressuale, composta da almeno 5 membri, di cui uno con funzione di coordinatore;
6.3 designare la commissione verifica poteri, composta almeno da 5 membri, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario;
6.4 designare la commissione elettorale, composta da almeno 5 membri, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario;
6.5 istituire almeno due seggi elettorali e designare per ogni seggio almeno 3 componenti, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario;
6.6 discutere ed approvare il regolamento congressuale, che deve tenere conto delle norme   statutarie e delle indicazioni del presente regolamento organico nazionale;
6.7   discutere e approvare le mozioni congressuali;
6.8   discutere e approvare le eventuali modifiche statutarie;
6.9   elaborare, discutere e approvare le linee progettuali dell’associazione;
6.10     eleggere il presidente nazionale e i relativi vicepresidenti, gli altri componenti del          consiglio nazionale, il comitato dei probiviri, il collegio dei revisori dei conti.
7. Al congresso possono partecipare, come uditori, se non delegati, tutti i soci che ne facciano richiesta.
8. I verbali del congresso nazionale devono essere accessibili a tutti i soci, entro 30 giorni dalla conclusione del congresso

Art. 18 Presidente nazionale

1. Al presidente nazionale compete quanto stabilito dall’art. 13, comma 4 dello statuto.
2. In caso di dimissioni del presidente, il congresso nazionale deve essere convocato dal presidente dimissionario entro 15 giorni dalle sue dimissioni, quando siano trascorsi 16 giorni dalle sue dimissioni senza l’effettuazione della convocazione, la stessa è compito del vicepresidente vicario o, in sua assenza, di un altro vicepresidente.
3. Nel caso di decadenza o di sfiducia del presidente, da parte di almeno i due terzi dei componenti del consiglio nazionale previsti dall’art. 13, comma 6, punto 6.1 dello statuto, per gravi e comprovati motivi, per l’ordinaria amministrazione assume la funzione di presidente il vicepresidente vicario, che convoca immediatamente un nuovo congresso nazionale per gli adempimenti previsti dallo statuto.

Art. 19  Consiglio di presidenza nazionale

1. La composizione,  articolazione e i compiti del consiglio di presidenza sono definiti dall’art. 13, comma 5 dello statuto e dal presente articolo del regolamento organico nazionale.
2. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente nazionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un  terzo dei suoi componenti previsti dall’art. 13, comma 5, punto 5.1 dello statuto.
3. Il consiglio di presidenza è presieduto dal presidente nazionale.
4. Partecipano al consiglio il consulente ecclesiastico nazionale, la segretaria nazionale e l’amministratore nazionale.
5.     Il presidente può invitare alle sedute del consiglio di presidenza i delegati nazionali delle attività ed esperti.
6.       Il consiglio di presidenza può avvalersi del consiglio e dell’opera di soci particolarmente competenti.

Art. 20 Consiglio nazionale

1. La composizione,  l’articolazione e i compiti del consiglio nazionale sono definiti dall’art. 13, comma 6 dello statuto e dal presente articolo del regolamento organico nazionale.
2. II consiglio nazionale dura in carica 4 anni.
3. Il consiglio nazionale è eletto dal congresso nazionale ordinariamente alla scadenza del quadriennio o straordinariamente secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 2 del presente regolamento organico nazionale.
4. Il consiglio nazionale è convocato dal presidente nazionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti previsti dall’art. 13, comma 6, punto 6.1 dello statuto.
5. Il consiglio nazionale è presieduto dal presidente nazionale.
6. Il diritto di voto per le deliberazioni del consiglio spetta solo ai componenti previsti dall’art. 13, comma 6, punto 6.1 dello statuto.
7. Le sedute del consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti previsti dall’art. 13, comma 6, punto 6.1dello statuto.
8. Il consulente ecclesiastico partecipa al consiglio con diritto di parola e voto consultivo. Il consulente ecclesiastico nazionale è nominato dalla CEI, su una terna di nomi proposta dal consiglio nazionale.
9. I presidenti emeriti partecipano al consiglio con diritto di parola e voto consultivo.
10. Il segretario nazionale, se non consigliere, partecipa al consiglio con diritto di parola e voto consultivo.
11. L’amministratore, se non consigliere, partecipa al consiglio con diritto di parola e voto consultivo.
12. Gli eventuali esperti partecipano al consiglio solo con il diritto di parola.
13. Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei consiglieri si procede alla sua sostituzione per surroga, sulla base dei risultati dell’elezione del consiglio nazionale. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un consigliere si sia assentato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre sedute.
14.I verbali dei consigli devono essere accessibili a tutti i soci.

Art. 21 Consiglio delle regioni

1. La composizione,  l’articolazione e i compiti del consiglio delle regioni sono definiti dall’art. 13, comma 7 dello statuto e dal presente articolo del regolamento organico nazionale.
2. Il consiglio delle regioni dura ordinariamente in carica 4 anni. Ha una durata inferiore in caso di indizione anticipata del congresso nazionale a norma dell’art. 17, comma 2 del presente regolamento organico nazionale
3. Il consiglio delle regioni è convocato dal presidente nazionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti previsti dall’ art. 13, comma 7, punto 7.1 dello statuto.
4. Il consiglio delle regioni è presieduto dal presidente nazionale.
5. Le sedute del consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti previsti dall’ art. 13, comma 7, punto 7.1 dello statuto.
6. Il diritto di voto per le deliberazioni del consiglio spetta solo ai componenti previsti dall’ art. 13, comma 7, punto 7.1 dello statuto.
7. Il consulente ecclesiastico partecipa al consiglio con diritto di parola e voto consultivo.
8. I presidenti emeriti partecipano al consiglio con diritto di parola e voto consultivo.
9. Il segretario nazionale, se non consigliere nazionale, partecipa al consiglio con diritto di parola e voto consultivo.
10. L’amministratore, se non consigliere nazionale, partecipa al consiglio con diritto di parola e voto consultivo.
11. Gli eventuali esperti partecipano al consiglio solo con diritto di parola.
12. I verbali dei consigli devono essere accessibili a tutti i soci.

Parte VI

modalità ELETTIVE DEGLI ORGANI NAZIONALI

Art. 22 Norme generali comuni

1. Il voto riferito a persone è diretto e segreto.
2. I poteri di voto del congresso nazionale non si possono  riferire al numero di soci di due diversi anni sociali.
3. L’elezione dei delegati al congresso nazionale avviene in primo livello nelle assemblee sezionali elettive ed in secondo livello nei congressi regionali.  
4. Per l’elezione dei delegati sezionali al congresso regionale che elegge i delegati regionali al congresso nazionale e per l’elezioni dei delegati del congresso regionale al congresso nazionale vanno seguite le indicazioni del presente regolamento organico nazionale.

Art. 23 Assemblee sezionali elettive

1.      Ogni delegato sezionale è portatore al congresso regionale di 5 voti. I voti restanti non attribuiti vengono assegnati al primo degli eletti oltre ai 5 voti base.
2.      Un socio della sezione assente all’assemblea elettiva può delegare un altro socio della stessa sezione.
3.      Ogni socio non può avere più di una delega.
4.     
La lista o le liste dei candidati delegati sezionali deve/devono essere presentata/e alla commissione elettorale sezionale.
5.      Ogni lista dei candidati deve essere presentata almeno da 3 soci e deve essere firmata per accettazione dai candidati.
6.      Ogni elettore può esprimere un numero massimo di  preferenze pari alla metà dei candidati da eleggere, eventualmente arrotondato per difetto, in  ogni caso il numero minimo di preferenze non può essere inferiore a due.
7.      In caso di più liste, l’attribuzione dei delegati eletti per ogni lista avviene con il metodo proporzionale puro.
8.      La proclamazione degli eletti è effettuata dal  presidente dell’assemblea sezionale, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del presidente della commissione elettorale e la trasmissione della relativa documentazione
9.      Il presidente sezionale rilascia ad ogni delegato al congresso regionale il certificato di delega con il numero di voti di cui è portatore.

Art. 24 Congressi regionali

1.      Ogni delegato regionale è portatore al congresso nazionale di 30 voti. I voti restanti non attribuiti vengono assegnati al primo degli eletti oltre ai 30 voti base.
2.      Un delegato sezionale impossibilitato a partecipare al congresso regionale può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro delegato della stessa sezione.
3.      Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
4.      I voti dei delegati sezionali assenti al congresso regionale, che non hanno prodotto delega, vengono distribuiti tra i delegati della stessa sezione in ordine di elezione, affinché ognuno, eccetto chi ha avuto attribuito i resti, abbia un multiplo di 5.
5.      Se una sezione non ha nessun delegato presente, i voti vanno persi.
6.      La lista o le liste dei candidati delegati regionali deve/devono essere presentata/e alla commissione elettorale regionale.
7.      Ogni lista dei candidati deve essere presentata da almeno 6 delegati e deve essere firmata per accettazione dai candidati.
8.      Ogni elettore può esprimere un numero massimo di  preferenze pari alla metà dei candidati da eleggere, eventualmente arrotondato per difetto, in  ogni caso il numero minimo di preferenze non può essere inferiore a due.
9.      In caso di più liste, l’attribuzione dei delegati eletti per ogni lista avviene con il metodo proporzionale puro.
10.  La proclamazione degli eletti è effettuata dal  presidente del congresso regionale, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del presidente della commissione elettorale e la trasmissione della relativa documentazione.
11.  Il presidente regionale rilascia ad ogni delegato al congresso nazionale il certificato di delega con il numero di voti di cui è portatore.

Art. 25 Congresso nazionale

1.      Un delegato regionale assente al congresso nazionale può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro delegato della stessa regione.
2.      Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
3.      I voti dei delegati regionali assenti, che non hanno prodotto delega,  vengono distribuiti tra i delegati della stessa regione, in ordine di elezione. affinché ognuno, eccetto chi ha avuto attribuito i resti, abbia un multiplo di 30.
4.      Se una regione non ha nessun delegato presente i voti vanno persi.
5.      I candidati presidenti devono presentare alla commissione elettorale nazionale la loro candidatura e quella dei loro vicepresidenti, di cui uno con funzione vicaria, sottoscritta da delegati rappresentanti almeno 500 soci e firmata per accettazione da loro e dai loro candidati vicepresidenti, di cui uno con funzione vicaria, insieme al loro motto e al loro programma.
6.      Se alla scadenza dei termini di presentazione delle candidature vi è la candidatura di un solo presidente, il congresso, con decisione presa all’unanimità, può procedere all’elezione per acclamazione.
7.      Le liste dei candidati consiglieri nazionali, probiviri e revisori dei conti  devono essere presentate alla commissione elettorale nazionale. Ogni lista deve avere un motto e un programma.
8.      Per ogni tipo di elezione si possono presentare una o più liste.
9.      Ogni lista deve essere presentata da delegati rappresentanti almeno 500 soci e deve essere firmata per accettazione dai candidati.
10.  Ogni candidato consigliere nazionale, proboviro o revisore dei conti  per essere inserito in lista deve essere presentato da delegati rappresentanti almeno 100 voti.
11.  In caso di più liste per ogni tipo di elezione ogni lista non può essere composta da più di 14 candidati per l’elezione del consiglio nazionale e da non più di 5 candidati rispettivamente per le elezioni del comitato dei probiviri e per il collegio dei revisori dei conti.
12.  Si può esprimere un numero massimo di 7 preferenze per l’elezione del consiglio nazionale e di 2 preferenze per  le elezioni del comitato dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti.
13.  In caso di più liste per ogni tipo di elezione, l’attribuzione degli eletti per ogni lista avviene con il metodo proporzionale puro.
14.  La proclamazione degli eletti è effettuata dal  presidente di turno del congresso nazionale, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del presidente della commissione elettorale e la trasmissione della relativa documentazione.

Parte VII

NORME COMUNI ALLE SEZIONI, ALLE REGIONI E AI RAGGRUPPAMENTI TRA SEZIONI CHE PREVEDONO ORGANI PROPRI

Art. 26 Componenti dei consigli sezionali e dei consigli regionali  

1. I consigli sezionali e i consigli regionali devono prevedere i segretari e possono prevedere gli amministratori, in caso di ordinamento proprio, i delegati delle attività e gli esperti.
2. I segretari, se non consiglieri, partecipano ai consigli sezionali e ai consigli regionali con diritto di parola e voto consultivo.
3. Gli amministratori, eventualmente previsti, se non consiglieri, partecipano ai consigli sezionali e ai consigli regionali con diritto di parola e voto consultivo.
4. I delegati delle attività, eventualmente previsti, se non consiglieri, partecipano ai consigli sezionali e ai consigli regionali solo con il diritto di parola.
5. Eventuali esperti partecipano ai  consigli sezionali e ai consigli regionali solo con il diritto di parola.

Art. 27 Componenti dei consigli dei raggruppamenti tra sezioni che  prevedono organi propri

1.      I raggruppamenti tra sezioni che prevedono organi propri per quanto riguarda i componenti dei consigli devono attenersi nei loro regolamenti agli stessi  dettami statutari e alle stesse disposizioni del presente regolamento organico nazionale concernenti i consigli sezionali e i consigli regionali.

Parte VIII

PRESIDENTI EMERITI

Art. 28 Presidenti emeriti nazionali

1. Il Consiglio nazionale può nominare presidenti emeriti i  presidenti nazionali che si sono particolarmente distinti per una significativa opera associativa, principalmente nell’espletamento della carica di presidente.

Art. 29 Presidenti emeriti  delle regioni e delle sezioni

1. Le regioni e le sezioni possono nominare presidenti emeriti in base a quanto previsto nel proprio regolamento locale e/o ordinamento proprio.

Art. 30 Presidenti emeriti  dei raggruppamenti tra sezioni

1. I raggruppamento tra sezioni, se prevedono organi propri, possono nominare presidenti emeriti in base a quanto previsto nel proprio regolamento locale.

Parte IX

DENOMINAZIONE

Art. 31 Denominazione della sezione

1. Nella carta intestata sezionale, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si ritiene necessario la denominazione della sezione è la seguente:

UCIIM

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Sezione di

Per la sezione che sia intitolata si aggiunge il nome della personalità a cui è dedicata.

Art. 32 Denominazione dei raggruppamenti tra sezioni

1.      Nella carta intestata dei raggruppamenti tra sezioni, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e  laddove si ritiene necessario la denominazione dei raggruppamenti tra sezioni  è la seguente:

UCIIM – RAGGRUPPAMENTO TRA SEZIONI

NOME DEL RAGGRUPPAMENTO

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Art. 33 Denominazione della regione

1. Nella carta intestata regionale, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si  ritiene necessario la denominazione della Regione è la seguente:

UCIIM – NOME DELLA REGIONE

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Art. 34 Denominazione nazionale 

1. Nella carta intestata nazionale, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si ritiene necessario la denominazione nazionale è la seguente: 

UCIIM

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Parte X

NORME TRANSITORIE

Art. 35 Prima applicazione dello statuto e del regolamento organico nazionale

1.      Per l’anno sociale 2013, per quanto riguarda i rinnovi degli organi locali si applicano ancora le disposizioni del precedente statuto e del precedente regolamento organico, per uniformità con i rinnovi che hanno preceduto il congresso nazionale.
2.      In prima applicazione del presente regolamento organico nazionale il livello provinciale rimane invariato, se ogni sezione non decide diversamente.
3.      Gli organi eletti negli anni sociali 2012 e 2013 avranno durata quadriennale.
4.      I mandati dei presidenti in carica all’entrata in vigore del presente regolamento organico nazionale sono regolati dall’art. 16, comma 2 dello statuto.

Approvato dal Consiglio Centrale nella seduta del 25 aprile 2013

 

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giugno 2010

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